Non esiste ambito societario nel quale sorgono maggiori dissidi rispetto al recesso. Una delle ragioni consiste nella povera qualità delle valutazioni, resa possibile da una voluta indeterminatezza della unità di valutazione e della configurazione di valore, ossia di “cosa” valutare e di “quale valore” stimare. Per esempio, con riguardo al “cosa” valutare, anche il non esperto comprende che la stima del valore di una partecipazione di minoranza (quali sono le partecipazioni oggetto di recesso) può essere molto diverso a seconda che si stimi direttamente la partecipazione o viceversa si stimi il valore del 100% dell’equity esprimendolo pro-quota. Anche la scelta di “quale valore” stimare condiziona il risultato in quanto se la configurazione di valore è il valore di mercato (di una partecipazione di minoranza in una società non quotata) occorre considerare l’illiquidità dell’investimento, mentre se la configurazione è il valore intrinseco (ossia il valore ricavabile dalla distribuzione di dividendi) non è necessario applicare nessuno sconto. Il codice civile con riguardo alla società per azioni fa generico riferimento ad un generico valore della società (“….tenuto conto della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali, ….”), mentre con riguardo alla società a responsabilità limitata fa riferimento al valore di mercato, sempre dell’intero patrimonio sociale (e non quindi della specifica partecipazione). Vediamo allora come andrebbe declinata la valutazione a fini della liquidazione della partecipazione del socio recedente in una spa ed in una srl.
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